STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
Prima Idea
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata Prima Idea.
Essa è una libera Associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, con sede legale e sociale in Matera e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del Codice Civile.
Art.2 - L’associazione intende perseguire i seguenti scopi:
1.promuovere, diffondere, sviluppare iniziative culturali, studi e ricerche in ambito artistico, sia in forma individuale che collettiva nel mondo dei giovani in particolare e degli adulti in generale;
2.facilitare la pratica artistica attraverso la selezione degli spazi (location istituzionali, location private, strutture ricettive) e dei mezzi
necessari;
3.riqualificazione e valorizzazione di aree territoriali attraverso la creazione di laboratori artistici ed eventi culturali;
4.diffondere tutte le forme di arte (pittura, fotografia, scultura, teatro, musica, letteratura, videoart, ecc.) prestando particolare attenzione alla produzione artistica degli associati, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
5.allargare gli orizzonti didattici di tutti coloro che operano nel campo artistico, per la persona e il suo valore sociale;
6.proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi artistici assolvendo alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
Art.3 - L'Associazione intende promuovere ogni attività utile al raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare:
1.attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, ricerca sull'arte in generale, promozione di bandi artistici;
2.attività promozionali (diffusione delle attività culturali ed artistiche attraverso qualsiasi forma di rappresentazione e comunicazione sia essa scritta, audiovisiva, multimediale, espositiva e telematica) nazionali ed internazionali;
3. attività didattiche e formative, educazione all'arte presso scuole di ogni ordine e grado, corsi di perfezionamento in arte e istituzione di gruppi e di ricerca;
4.attività editoriale con pubblicazione di cataloghi o libri contenenti le opere dei propri soci e promozione a mezzo stampa e strumenti
informatici;
5.organizzazione di: mostre di pittura, artigianato artistico e arte in genere, laboratori artistici, workshop, happening, gestione spazi per organizzazione di manifestazioni culturali.
Art.4 – L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si suddividono in:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
b) Soci Ordinari: coloro che si impegnano a pagare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) Soci Sostenitori: coloro che in qualsiasi momento dell'anno sociale, decidono di sostenere l'associazione per l'attività che svolge,
aiutandola anche economicamente;
d) Soci Onorari: personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.
Le quote o i contributi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le nome del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo potrà intervenire e prendere delle decisioni in merito.
Art. 5 – Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché di elettorato attivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
-Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
Art. 6– I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità del versamento richiesto della quota associativa;
c) scioglimento dell'Associazione come previsto dal presente Statuto salvo norme di legge.
Art.7– Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art.8-Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art.9– L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata: almeno una volta l’anno in via ordinaria; e in via straordinaria. L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
•elegge il Consiglio direttivo;
•approva il bilancio preventivo (facoltativo) e consultivo;
•approva il regolamento interno;
•Spetta inoltre all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
•Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota sociale annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
•Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il valore delle sua quota e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
•L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati con avviso pubblico contenente l’ordine del giorno da affiggersi nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione scritta.
•Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, giorno e ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno; l'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consultivo e per l'esame del bilanci preventivo (facoltativo).
•Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
•L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori, Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
•Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
•Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
•In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci, e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 10- L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi sia tale da compromettere il funzionamento dell'associazione, scioglimento e modalità di liquidazione.
•L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata quando sia necessaria o su richiesta di almeno 2/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.
•L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione presso la sede sociale, o con comunicazione scritta. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie di trattare.
•L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei soci.
Art. 11- Il Consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'assemblea ordinaria fra i propri componenti.
•Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.
•Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art.12- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca, o su richiesta motivata di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
•deliberare sulle domande di ammissione a socio;
•redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
•predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
•formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
•elaborare il bilancio preventivo (facoltativo) e consultivo dell'anno sociale;
•stabilire le quote sociali annue;
•di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'Albo dell'Associazione.
Art.13 Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura l'amministrazione dell'Associazione ed è responsabile della custodia dei libri contabili, delle delibere sociali, dei bilanci previsti dal presente statuto.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
Art. 14- Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per
lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
•beni immobili e mobili;
•contributi dello stato, di enti, di istituzioni pubbliche, organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
•donazioni e lasciti testamentari;
•rimborsi;
•introiti derivanti dalle iniziative sociali;
•entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
•ogni altro tipo di entrate.
Art. 15- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Art. 16- L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno sociale.
Art. 17- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
•L'assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, sentita l'Autorità preposta,
delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
• La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Prima Idea
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata Prima Idea.
Essa è una libera Associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, con sede legale e sociale in Matera e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del Codice Civile.
Art.2 - L’associazione intende perseguire i seguenti scopi:
1.promuovere, diffondere, sviluppare iniziative culturali, studi e ricerche in ambito artistico, sia in forma individuale che collettiva nel mondo dei giovani in particolare e degli adulti in generale;
2.facilitare la pratica artistica attraverso la selezione degli spazi (location istituzionali, location private, strutture ricettive) e dei mezzi
necessari;
3.riqualificazione e valorizzazione di aree territoriali attraverso la creazione di laboratori artistici ed eventi culturali;
4.diffondere tutte le forme di arte (pittura, fotografia, scultura, teatro, musica, letteratura, videoart, ecc.) prestando particolare attenzione alla produzione artistica degli associati, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
5.allargare gli orizzonti didattici di tutti coloro che operano nel campo artistico, per la persona e il suo valore sociale;
6.proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi artistici assolvendo alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
Art.3 - L'Associazione intende promuovere ogni attività utile al raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare:
1.attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, ricerca sull'arte in generale, promozione di bandi artistici;
2.attività promozionali (diffusione delle attività culturali ed artistiche attraverso qualsiasi forma di rappresentazione e comunicazione sia essa scritta, audiovisiva, multimediale, espositiva e telematica) nazionali ed internazionali;
3. attività didattiche e formative, educazione all'arte presso scuole di ogni ordine e grado, corsi di perfezionamento in arte e istituzione di gruppi e di ricerca;
4.attività editoriale con pubblicazione di cataloghi o libri contenenti le opere dei propri soci e promozione a mezzo stampa e strumenti
informatici;
5.organizzazione di: mostre di pittura, artigianato artistico e arte in genere, laboratori artistici, workshop, happening, gestione spazi per organizzazione di manifestazioni culturali.
Art.4 – L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si suddividono in:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
b) Soci Ordinari: coloro che si impegnano a pagare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) Soci Sostenitori: coloro che in qualsiasi momento dell'anno sociale, decidono di sostenere l'associazione per l'attività che svolge,
aiutandola anche economicamente;
d) Soci Onorari: personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.
Le quote o i contributi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le nome del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo potrà intervenire e prendere delle decisioni in merito.
Art. 5 – Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché di elettorato attivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
-Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
Art. 6– I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità del versamento richiesto della quota associativa;
c) scioglimento dell'Associazione come previsto dal presente Statuto salvo norme di legge.
Art.7– Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art.8-Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art.9– L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata: almeno una volta l’anno in via ordinaria; e in via straordinaria. L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
•elegge il Consiglio direttivo;
•approva il bilancio preventivo (facoltativo) e consultivo;
•approva il regolamento interno;
•Spetta inoltre all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
•Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota sociale annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
•Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il valore delle sua quota e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
•L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati con avviso pubblico contenente l’ordine del giorno da affiggersi nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione scritta.
•Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, giorno e ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno; l'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consultivo e per l'esame del bilanci preventivo (facoltativo).
•Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
•L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori, Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
•Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
•Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
•In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci, e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 10- L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi sia tale da compromettere il funzionamento dell'associazione, scioglimento e modalità di liquidazione.
•L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata quando sia necessaria o su richiesta di almeno 2/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.
•L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione presso la sede sociale, o con comunicazione scritta. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie di trattare.
•L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei soci.
Art. 11- Il Consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'assemblea ordinaria fra i propri componenti.
•Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.
•Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art.12- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca, o su richiesta motivata di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
•deliberare sulle domande di ammissione a socio;
•redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
•predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
•formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
•elaborare il bilancio preventivo (facoltativo) e consultivo dell'anno sociale;
•stabilire le quote sociali annue;
•di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'Albo dell'Associazione.
Art.13 Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura l'amministrazione dell'Associazione ed è responsabile della custodia dei libri contabili, delle delibere sociali, dei bilanci previsti dal presente statuto.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
Art. 14- Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per
lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
•beni immobili e mobili;
•contributi dello stato, di enti, di istituzioni pubbliche, organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
•donazioni e lasciti testamentari;
•rimborsi;
•introiti derivanti dalle iniziative sociali;
•entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
•ogni altro tipo di entrate.
Art. 15- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Art. 16- L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno sociale.
Art. 17- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
•L'assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, sentita l'Autorità preposta,
delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
• La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalle vigenti disposizioni legislative in materia.